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2/10/2009 ORIGINE DELLE MERCI
Punto della situazione


Egregi Signori,


in questi ultimi due mesi la normativa relativa all'origine delle merci è stata modificata con due provvedimenti legislativi che hanno causato non poca confusione ed incertezza negli operatori.

Cerchiamo, quindi, di fare il punto della situazione.

A nostro parere, il concetto di 'Made in Italy' e 'prodotto interamente italiano' introdotto col Decreto Legge 25-9-2009 è, per il momento, inoperativo, almeno sino alla pubblicazione dei necessari decreti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

A parere di chi scrive, sarà difficile che l'Italia possa introdurre delle norme che siano in contrasto con le regole comunitarie in materia d'origine e, quindi, non ci si dovrebbe discostare dalle norme attualmente in vigore che prevedono che un prodotto assuma l'origine e, quindi, possa fregiarsi del 'Made in', nel Paese in cui sia stato interamente realizzato, oppure nel Paese in cui sia stata effettuata l'ultima lavorazione sostanziale , economicamente giustificata.

Per quanto riguarda l'obbligo o meno di indicare sui prodotti l'origine delle merci , restano in vigore le norme contenute nella legge finanziaria 2004 (art. 4, comma 49 legge n. 350 del 2003) che hanno attribuito rilevanza penale alle ipotesi di importazione od esportazione di merci recanti false o fallaci indicazioni di origine.

Nella Circolare n.20/D dell'Agenzia delle Dogane, vengono evidenziate due ipotesi :
A) quella relativa alla falsa indicazione , consistente nella stampigliatura 'made in Italy ' su prodotti e merci che non abbiano una origine italiana, dove per origine Italia deve farsi riferimento alle disposizioni doganali comunitarie in tema di origine non preferenziale;

B) quella relativa alla fallace indicazione , consistente:
1- nell’apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant’altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana;
ovvero
2- nell’apposizione, su prodotti sui quali è indicata una origine e provenienza estera, di segni, figure o quant’altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

Riguardo la “fallace indicazione" , l'Agenzia delle Dogane ha precisato che:

- nel caso di importazione di prodotti nei quali sia indicata l’esatta origine estera, la violazione della norma può verificarsi solo nel caso in cui la fallace indicazione (segni, figure e quant’altro) abbia caratteristiche tali da “oscurare”, fisicamente o simbolicamente, l’etichetta di origine, rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile anche ad un semplice esame sommario del prodotto.
Pur non escludendo, quindi, il verificarsi di tali possibilità, tuttavia le fattispecie penalizzabili, in tali casi, sembrano essere molto ridotte.

- nel caso di esportazione di prodotti nei quali non sia indicata la loro esatta origine, perché l’indicazione possa essere considerata fallace deve indurre chi la legge a riconoscere al prodotto un’origine errata (in particolare, quella italiana).

Può essere il caso in cui, ad esempio, in mancanza di una qualunque indicazione di origine, il prodotto presenti una etichetta riportante una bandiera italiana, oppure la semplice dicitura “Italy”, oppure ancora il nome di una città (Firenze, Venezia, ecc.).

Diverso il caso in cui, invece, l’etichetta riporti chiaramente elementi che non possano ricondurre ad un falso concetto di origine italiana: è il caso, ad esempio, delle esportazioni di olio di oliva sulle cui confezioni vengano riportate le diciture “bottled in Italy” o “packed in Italy”, integrate dall’elenco delle provenienze dei diversi elementi che compongono il prodotto confezionato o imbottigliato e/o delle operazioni effettivamente effettuate nel territorio nazionale.

In casi siffatti, i primi interventi delle autorità giudiziarie hanno riconosciuto la legittimità formale degli elementi dichiarati e la mancata concretizzazione del reato previsto nel più volte citato articolo 4 della legge n. 351 del 2003, considerata l’inesistenza di inganno per il consumatore, essendo, da una parte, il significato di “packed “ non assimilabile a quello di “made”, dall’altra, essendo altresì precisata sulle confezioni la esatta provenienza della materia prima.

Infine, la semplice apposizione di un marchio regolarmente depositato, senza alcun riferimento all'Italia, od all'azienda italiana, non costituisce violazione falsa o fallace indicazione; infatti, la norma introdotta a fine luglio che aveva obbligato ad indicare l'esatta origine anche in presenza di un marchio depositato, scatenando numerose polemiche, è stata cancellata col decreto del 25 settembre 2009.

Con i migliori saluti.


A. Dotti
(Direttore)

30/9/2009 MALTA - UN PAESE DELL’UNIONE EUROPE AL CENTRO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI
Mercoledì 14 Ottobre 2009 ore 14.30 – 18.15
c/o Confindustria Mantova , Via Portazzolo, 9 - Mantova

Con l’entrata nell’Unione Europea, lo Stato di Malta, forte dell’esperienza commerciale acquisita nei secoli grazie ai popoli che l’hanno dominata, rinforzata dalla Fede Cattolica sempre viva e presente nel 98% della popolazione, favorita dalla propria posizione geografica che la rende territorio di passaggio per il commercio nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, agile come lo può essere un paese di Civil Law che ha mutuato esperienze e istituti giuridici di Common Law, ha ottenuto risultati eclatanti in termini di versatilità ed efficienza del proprio sistema finanziario e fiscale.

Tre isole di circa 400.000 abitanti sono divenute territorio di sviluppo di importanti multinazionali che hanno trovato nel sistema maltese una risposta concreta ai propri bisogni finanziari.

Confindustria Mantova, in collaborazione con Mantova Export, Camera di Commercio di Mantova e Provincia di Mantova desidera portare a conoscenza delle aziende mantovane questo sistema agile ed efficace di business.


PROGRAMMA

Ore 14.30 - Saluti ai partecipanti
Nicola Reni – Vicepresidente Confindustria Mantova
Marco Zanini – Dirigente Area Promozionale CCIAA di Mn

Ore 14.40 - Il sistema economico-finanziario maltese
Massimo Scaglioni – F&M Consulenti D’Azienda Srl

Ore 15.00 - Il diritto societario e il sistema fiscale maltese
Adriano Cefai e Christian Ellul - Fides Corporate Services Ltd

Ore 15.30 - Le soluzioni logistiche e le agevolazioni doganali
Karl Naudi - Carmelo Caruana Freeport Operations Ltd

Ore 16.00 - Gli strumenti finanziari a sostegno dei mezzi propri aziendali
Mario Psaila - Calamatta Cuschieri Stock Brokers Plc

Ore 16.30 – Coffee Break

Ore 16.45 - Malta: un’isola di opportunità per gli insediamenti industriali
Emmanuel Mazzitelli – Malta Enterprise

Ore 17.15 - Gli strumenti finanziari a sostegno del Commercio Internazionale
Dennis Camilleri – Vicepresidente Corporate & Institutional Banking Fimbank Group Plc

Ore 17.45 – Risposte a quesiti


Per aderire all’incontro si prega di inviare agli uffici di Confindustria Mantova, via fax (0376 – 223867 – 237233 ), il modulo di adesione riportato in allegato.


MALTA_scheda adesione

18/9/2009 Convenzione Artigianato
bando artigianato progetti di filiera o territoriali


Egregi Signori Soci,

Mantova Export e PromoImpresa, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Mantova, in collaborazione con un ampio partenariato locale, stanno verificando la possibilità di candidare un progetto “mantovano” sul bando artigianato progetti di filiera o territoriali in scadenza il prossimo 16 ottobre.

Il progetto oggetto della candidatura prevederà, in caso di suo finanziamento, la possibilità per le imprese artigiane mantovane di beneficiare di un servizio di consulenza gratuito volto a migliorare il proprio posizionamento competitivo. Le tematiche oggetto della consulenza saranno molteplici; a titolo non esaustivo si citano: l’innovazione organizzativa e tecnologica, la promozione commerciale sui mercati nazionali e internazionali, la finanza d’impresa, ecc.

Nel caso in cui foste interessati ad aderire all’iniziativa o ad avere ulteriori informazioni in merito, potrete contattare direttamente gli uffici di Mantova Export - tel. 0376/326207 - e-mail: dotti@export.mn.it

Cordiali saluti.

A. Dotti
(Direttore)

14/9/2009 Settore Moda - Bandi Regione Lombardia
Contributi a fondo perduto
seminario il 23 settembre 2008 – ore 15,00

La Regione Lombardia ha indetto un bando “Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda, per il sostegno agliinvestimenti, all’ innovazione e all' internazionalizzazione delle piccole medie imprese aventi sede operativa in Lombardia e operanti nei settori della moda ( settori tessile , confezioni , meccanotessile e calzaturiero )”.

In particolare, nell’AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE, sostiene progetti finalizzati a:

- partecipazione a fiere internazionali del settore moda, in Italia e all’estero ed a missioni commerciali all’estero;

- realizzazione in Lombardia di fiere ed eventi di rilevanza internazionale nel settore della moda, relative azioni di promozione all’estero e attrattività di operatori esteri.

I progetti devono essere presentati da un soggetto proponente (es. Camera di Commercio, Consorzi Export, Associazioni di imprese ecc) e da almeno 4 PMI lombarde del settore moda.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili per progetti relativi alle iniziative sopra indicate.

Al fine di illustrare le modalità di partecipazione a questo bando e le spese ammissibili, il giorno mercoledì 23 settembre 2009 alle ore 15, si terrà, presso la sede di Via Portazzolo 9 a Mantova, un seminario dedicato.


Nel frattempo invitiamo le aziende interessate a comunicarci eventuali fiere di settore oppure Paesi nei quali desidererebbero che venisse organizzata una missione commerciale.

Confidando nella Vostra partecipazione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.


A. Dotti
(Direttore)

3/9/2009 Incontri d'affari con buyers del settore eno-agroalimentare di:Russia, India, Cina e Brasile.
(Milano, 9/10 novembre 2009)


Egregi Signori,

Promos, nell’ambito della convenzione Regione Lombardia e ICE, organizza la realizzazione di incontri d’affari con buyers del settore enoagroalimentare di: Russia, India, Brasile e Cina con l’obiettivo di favorire l’instaurarsi di rapporti commerciali da parte delle imprese lombarde su quei mercati esteri.

Gli incontri d’affari si svolgeranno a Milano nei giorni 9 e 10 novembre p.v., secondo un calendario di appuntamenti che sarà comunicato successivamente alle aziende selezionate sulla base delle adesioni raccolte. Nella giornata del 10 sono previste visite aziendali, da organizzare sulla base dell’interesse riscontrato dai Buyers.

Le aziende interessate ad aderire all’iniziativa devono:
1. inviare la scheda di adesione con allegato il company profile, compilati in ogni loro parte, entro e non oltre il 14/09/2009, a Promos via fax al n. 02/85155227
2. far pervenire, sempre entro la stessa data a:
Promos, Via Camperio 1, 20123 Milano
n. 15 copie del catalogo (preferibilmente in lingua inglese) della propria produzione (indicare, ove esistente, anche il sito web da cui scaricare, il catalogo dei prodotti o inviare pdf del catalogo).

I cataloghi raccolti verranno inviati ai buyers dei Paesi coinvolti. Gli operatori esteri indicheranno a quali prodotti sono interessati. Alle aziende indicate dai buyers esteri ed ammesse a partecipare agli incontri, verrà inviata una specifica agenda degli appuntamenti per i giorni 9/10 novembre p.v.. e sarà richiesto il versamento della quota di iscrizione pari a € 200,00 + IVA.

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente a:

Promos - Camera di Commercio di Milano
Giorgio Colombo
Tel. 02.8515.5215
Marta Zanfrini
Tel 0285155220
Marco Angioni
Tel. 0285155218
Fax 02.8515.5227-5394

Cordiali saluti.



ENO-ALIMENTARE_promozione

ENO-ALIMENTARE_scheda

3/9/2009 chiarimenti in merito alla “Scheda di Trasporto”
nuove indicazioni dal Ministero dei Trasporti
trasporti internazionali, più destinatari, sub vettori, archiviazione

Egregi Signori,

con riferimento alla “Scheda di Trasporto” Vi informiamo che il Ministero dei Trasporti ha chiarito i seguenti punti:

TRASPORTI INTERNAZIONALI:

* i vettori, italiani e stranieri, che effettuano un trasporto internazionale, non sono tenuti a compilare la scheda di trasporto, a patto che sia stato compilato uno dei documenti equipollenti, ovvero:

- lettera di vettura internazionale CMR;
- documenti doganali;
- il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3-4-2009;
- i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D.L.vo del 26-11-1995, n° 504;
- il documento di trasporto di cui al D.P.R. 14-8-1996, n° 472;
- nonché ogni altro documento che debba obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci ai sensi della normativa comunitaria o di altri accordi e convenzioni internazionali.

TRASPORTI NAZIONALI:

* in caso un unico mittente carichi completamente e nello stesso luogo un mezzo con merci dirette a più destinatari, l’indicazione delle merci e dei relativi luoghi di carico o scarico può essere effettuata con un generico riferimento ai documenti della prassi commerciali che accompagnano la merce (ad es. DDT n° …);

* qualora un vettore si affidi per effettuare il trasporto commissionato ad ulteriori sub vettori, dovrà a sua volta redigere un’ulteriore Scheda di Trasporto, per la porzione di trasporto affidata al sub vettore, in veste di mittente;

* la Scheda di Trasporto esaurisce la sua funzione col completamento del trasporto a cui si riferisce, pertanto non è necessaria la sua archiviazione.

Restando a Vostra disposizione, cogliamo l’occasione per porgere

Cordiali saluti,

A. Dotti
(Direttore)

28/8/2009 Voucher per la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Lombardia
Apertura bando 28 settembre 2009
Procedura da effettuarsi sul sito della Regione Lombardia - Finanziamenti Online

Egregi Signori,

Regione Lombardia ha pubblicato un bando per sostenere la partecipazione delle piccole e medie imprese alle fiere organizzate in Lombardia.

In sostanza, si tratta di un finanziamento erogato col sistema dei 'voucher' .

Il valore del Voucher (regime “de minimis”) è di importo diverso, in base al costo delle spese sostenute:

a) Euro 2.000,00 al lordo della ritenuta del 4% (corrispondente Euro 1.920.00 netti) a fronte di una spesa minima effettiva da parte dell’impresa di Euro 4.000,00;
b) Euro 1.000,00 al lordo della ritenuta del 4% (corrispondente Euro 960.00 netti) a fronte di una spesa minima effettiva da parte dell’impresa di Euro 2.000,00;

Sono agevolabili le spese per :
a) affitto spazi espositivi (compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori in base al regolamento della manifestazione );
b) allestimento stand (fino ad un valore massimo del 50% del voucher assegnabile).

Ciascuna micro o piccola impresa può ottenere un massimo di 2 voucher per la partecipazione ad altrettante manifestazioni fieristiche scelte tra quelle indicate nel relativo elenco allegato al bando.

Per ciascuna manifestazione fieristica tra quelle indicate nell’elenco allegato al bando può essere assegnato un numero massimo di 150 voucher ad altrettante imprese.

La richiesta di voucher dovrà essere presentata esclusivamente per via informatica a partire dalle ore 9 del 28 settembre 2009 , compilando l’apposita modulistica on-line accessibile alla pagina internet di Regione Lombardia Finanziamenti online

E’ possibile richiedere il voucher sulla base della programmazione quadrimestrale del calendario delle fiere internazionali, in particolare:

• I quadrimestre: dalle ore 9.00 del 28 settembre 2009 per le iniziative che si svolgeranno dal 1° ottobre 2009 al 31 gennaio 2010;
• II quadrimestre: dalle ore 9.00 del 4 gennaio 2010 per le iniziative che si svolgeranno dal 1° febbraio al 31 maggio 2010;
• III quadrimestre: dalle ore 9.00 del 3 maggio 2010 per le iniziative che si svolgeranno dal 1° giugno al 30 settembre 2010.
Il richiedente, una volta completata la procedura di invio telematico della domanda alla Regione dovrà, a pena di inammissibilità, stampare copia della domanda di contributo, firmarla in originale e inviarla entro e non oltre 10 giorni dall’invio informatico alla Camera di Commercio di competenza. Per la verifica del rispetto dei termini farà fede la data del timbro postale di spedizione oppure, in alternativa, la data di ricevimento se spedito o recapitato con altro mezzo.

I funzionari di Mantova Export sono a disposizione per eventuali chiarimenti; nel caso in cui un'azienda desiderasse affidare a Mantova Export la compilazione della richiesta ed il successivo inoltro alla Camera di Commercio, è previsto un rimborso di 70 euro per ciascuna domanda.

Con i migliori saluti.

A. Dotti
(Direttore)

Bando fiere
Elenco fiere

24/8/2009 Normativa Made in Italy - istruzioni delle dogane
Nota dell’Agenzia delle Dogane, prot. n° 110635/RU dell’11 agosto 2009
Le nuove direttive sul Made in Italy saranno applicate solo per quelle merci che risultino prodotte o marchiate posteriormente al 15 agosto 2009

Egregi Signori,

ad integrazione della nostra precedente comunicazione in merito alla nuova normativa sul Made in Italy, Vi informiamo che l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, in base al principio di irretroattività delle normative, le nuove direttive sul Made in Italy saranno applicate solo per quelle merci che risultino prodotte o marchiate posteriormente al 15 agosto 2009 (nota dell’Agenzia delle Dogane, prot. n° 110635/RU dell’11 agosto 2009).

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti

La Direzione
(Mantova Export)

24/8/2009 La Scheda di Trasporto
indicazioni e contenuti
Con decreto del 30 giugno 2009, il Ministero dei Trasporti ha approvato il contenuto della Scheda di Trasporto che dovrà scortare le spedizioni sul territorio nazionale.

Egregi Signori,

Vi informiamo che, con decreto del 30 giugno 2009, il Ministero dei Trasporti ha approvato il contenuto della Scheda di Trasporto che dovrà scortare le spedizioni sul territorio nazionale.

La Scheda di Trasporto dovrà indicare:
- i dati del vettore
- i dati del committente del trasporto
- i dati del proprietario della merce
- i dati del caricatore della merce
- i dati relativi alla merce stessa (tipologia, caratteristiche, imballaggio, ecc…)

Potranno, inoltre, essere indicate eventuali istruzioni al vettore, da parte del committente, del proprietario e del caricatore della merce.

Fermo restando tali contenuti, a carattere tassativo, la forma grafica della Scheda di Trasporto è invece libera (in allegato, l’esempio pubblicato sulla G.U.).

La Scheda di Trasporto può essere sostituita da un contratto di trasporto scritto, che dovrà scortare la merce e che dovrà includere le informazioni tassativamente richieste, o da documenti equipollenti, ovvero:
- lettera di vettura internazionale CMR;
- documenti doganali;
- il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3-4-2009;
- i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D.L.vo del 26-11-1995, n° 504;
- il documento di trasporto di cui al D.P.R. 14-8-1996, n° 472;
- nonché ogni altro documento che debba obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci ai sensi della normativa comunitaria o di altri accordi e convenzioni internazionali.

Qualora il documento equipollente non contenga tutti i contenuti tassativi della Scheda di Trasporto, dovrà comunque essere integrato con le informazioni di cui sopra o, nel caso non sia possibile l’integrazione, dovrà essere accompagnato dalla Scheda di Trasporto.

Sono esentati dall’obbligo di compilazione e conservazione della Scheda di Trasporto i veicoli che effettuano trasporto in conto proprio e quelli che effettuano trasporto di collettame per conto terzi (per collettame si intende trasporto di più partite di merci, ognuna di peso inferiore a 5 tonnellate, individuabili da idonea dichiarazione presente a bordo del veicolo).

Restando a Vostra disposizione, cogliamo l’occasione per porgerVi

Cordiali saluti,

A. Dotti
(Direttore)


Scheda di trasporto

6/8/2009 Modificata la normativa relativa al “Made in”
Legge n.99 del 23 luglio 2009 (art.7 comma 4), pubblicata sulla G.U. del 31-7-2009
Non è più possibile evitare di indicare l'origine estera delle merci anche nel caso in cui si utilizzino dei marchi regolarmente depositati.

Egregi Signori,

Con la legge n.99 del 23 luglio 2009 (art.7 comma 4), pubblicata sulla G.U. del 31-7-2009, è stata modificata la normativa relativa al “Made in” (Legge 350 del 24-12-2003).

In particolare, non è più possibile evitare di indicare l'origine estera delle merci anche nel caso in cui si utilizzino dei marchi regolarmente depositati.

Inoltre, è stata tolta la possibilità di regolarizzare eventuali irregolarità, nel caso in cui la merce sia già stata sdoganata.

Il testo aggiornato della legge è il seguente:

''L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy».
Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.''

Dato che permangono dei dubbi riguardo le merci d'importazione già sdoganate e non in regola con le nuove norme, abbiamo provveduto a contattare l'Agenzia delle Dogane per avere informazioni. Ci è stato risposto che, entro fine mese, dovrebbe essere emanata una circolare esplicativa in merito. Vi terremo informati non appena vi saranno delle novità.

Con i migliori saluti

A. Dotti
(direttore)

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